Vademecum- Investigatore Privato a Milano- Agenzia investigativa Milano-Investigatore, Prezzi Costi Tariffe. Vademecum operativo Investigatore privato Ministero Interno Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991- investigatore privato Mila

 

 

Vademecum- Investigatore Privato a Milano- Agenzia investigativa Milano-Investigatore, Prezzi Costi Tariffe. Vademecum operativo Investigatore privato Ministero Interno

Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991- investigatore privato Milano  con operatività in tutta Italia ed Estero ti garantisce l’esperienza, la riservatezza e l’affidabilità indispensabili per ottenere il miglior risultato al minor prezzo, mantenendo assolutamente segrete le investigazioni private che ti occorrono e tutte le informazioni raccolte. Puoi contattare anche adesso l’agenzia investigativa Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991 per avere immediatamente e senza alcun impegno una consulenza investigativa ed un preventivo esatto, con dettaglio dei costi per investigazioni civili o penali, in qualsiasi zona d’Italia.

 

Investigatore privato  Milano-Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991

Ecco dunque alcuni dei vantaggi che l’agenzia investigativa

Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991 ti offre:

– attività autorizzata fino dal  1991, con licenza governativa dalla Prefettura di Milano

per lo svolgimento di investigazioni private ed aziendali, difensive e commerciali sia in campo civile sia in campo penale.

 

Siamo specializzati nelle sottonotate indagini:

 

-appostamenti e pedinamenti per ogni esigenza lecita: l’agenzia IDFOX srl  è autorizzata, dal Decreto del Ministero dell’Interno n° 269/2010, ad utilizzare anche il cosiddetto “pedinamento elettronico” con sistema GPS di localizzazione, per investigazioni private o aziendali; localizzazione elettronica di persone, auto, moto, scooter e merci;

controllo ed accertamento d’infedeltà, con fotografie, filmati, prove legali, testimonianze;

-apparecchi investigativi di spionaggio e controspionaggio ad uso legale: localizzatori, registratori  audio-video, telefoni-spia per controllo minori ecc.

-collaborazione con studi legali;

-investigazioni aziendali per assenteismo, concorrenza schedale, ammanco contabile ecc.

-Indagini bancarie per recupero crediti presso terzi

-Indagini internazionali ricerca patrimoni occultati compreso paradisi fiscali ed offshore

-Indagini eredità contese

-Antifrode assicurativa e sinistri

– ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali

-informazioni su persone: situazione familiare, attività lavorativa, proprietà, automezzi -intestati, numeri telefonici;

– accertamento di redditi, proprietà, debiti, solvibilità;  

-accertamenti finanziari, con ricerca di conti correnti e depositi;  

– controllo di referenze (prima di assumere, di affittare ecc.);

– informazioni e documentazioni su (e per) attività private, professionali, commerciali e industriali;

– indagini su telefonate anonime, lettere anonime, molestie, danneggiamenti; 

– identificazione di disturbatori;

– accertamento di intercettazioni abusive e bonifica da intercettazioni telefoniche ed ambientali;

– indagini ed apparecchiature per documentare mobbing e stalking;

 

 

– rintracci in Italia ed all’estero di persone e cose; 

– recupero SMS cancellati da SIM e di testi cancellati da computer;

 -identificazione anonimi;

-infedeltà di soci, dipendenti, collaboratori;

– assenteismo e false malattie;

– ricerca di recapiti e di numeri telefonici;

 -ricerche ereditarie;

-controllo e sorveglianza dei minori: frequentazioni, amicizie, comportamenti e contatti telefonici;

– test tossicologici anonimi da impronte digitali, capelli ecc. 

– analisi biologiche su tessuti;

– test DNA;

– ricerca e recupero di refurtiva: oggetti preziosi, auto, moto ecc.

– controllo minori ecc.

collaborazione con studi legali;

– ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali;

-rapporto incarichi di fiduciari

 

 

 

Investigatore privato vademecum operativo Ministero Interno

 

 

L’ investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l’attività di investigatore cosa fa, cosa può fare e quanto costa, prezzi e tariffe:

 

 

 

Indice

* 1Storia

* 2Descrizione

o 2.1Disciplina normativa

o 2.2Le attività

* 3Figure

o 3.1Investigatore titolare

o 3.2Investigatore dipendente

o 3.3Informatore commerciale titolare

o 3.4Informatore commerciale dipendente

* 4Requisiti

o 4.1Licenza

o 4.2Progetto tecnico organizzativo

o 4.3Obbligo di deposito cauzionale

o 4.4Tariffario

* 5Adempimenti obbligatori previsti

o 5.1Registro delle operazioni

o 5.2Tesserino identificativo

* 6Note

* 7Bibliografia

* 8Voci correlate

* 9Collegamenti esterni

 

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice”.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:

«Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]»

Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.

 

La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (trattata al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate”) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260, nonché dal il decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:

* investigatore privato titolare d’istituto;

* informatore commerciale titolare d’istituto;

* investigatore autorizzato dipendente;

* informatore autorizzato dipendente.

Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:

* la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);

* la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza.

 

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell’interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

 

Le attività

L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:

-* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale);

-* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;

-* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio -investigativo);

-* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

-* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;

-* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.

-* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento.

Secondo il predetto D.M. 269/2010 si distinguono diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense – Sociologia – Scienze Politiche – Scienze dell’Investigazione – Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce – ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 – che l’esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare[modifica | modifica wikitesto]

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno 3 anni negli ultimi 5.

Informatore commerciale dipendente[modifica | modifica wikitesto]

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d’indagine – in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria – per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[4] Bisogna poi avere determinate competenze di cui all’art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Riguardo alla figura dell’investigatore autorizzato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e dell’art. 327-bis del codice di procedura bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell’art. 257-bis dell’R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – secondo cui nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile”.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell’allegato G del D.M. 269/2010.

 

Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L’obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.

La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all’atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell’investigatore titolare d’istituto.

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l’art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[5]

Progetto tecnico organizzativo[modifica |

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, …) di 5000,00 €.

 

Tariffario

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio – in modo visibile – una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[6]

Adempimenti obbligatori previsti[modifica | modifica wikitesto]

Registro delle operazioni[modifica | modifica wikitesto]

Ciascun istituto di investigazioni ha l’obbligo di compilare e tenere aggiornato il “registro di polizia” (formalmente “giornale degli affari”), all’interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[7] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[8]

* la data e la specie dell’affare o dell’operazione;

* l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l’attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell’Interno.[9] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilto le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A del succitato decreto ministeriale.[10]

 

  1. ^ (PDF)Testo dell’art. 222 del codice di procedura penale italiano
  2. ^ Art 222 comma 1 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271
  3. ^ Circoalre ministeriale n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011 (Vademecum operativo concernente Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269)
  4. ^ Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931
  5. ^ Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
  6. ^ Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2008 n. 59.
  7. ^ Art. 135 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
  8. ^ Art. 260 R.D. 6 maggio 1940, n. 635
  9. ^ Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dall’art.1 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 153/2008
  10. Approvato il tesserino di riconoscimento per gli investigatori privati, su forensicnews.it, 7 luglio 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa può fare un investigatore privato?

L’investigatore privato è una figura particolare e fascinosa, nell’ immaginario collettivo è associata spesso a storie di spionaggio da film che non rispecchiano esattamente la realtà. Ci si rivolge agli investigatori per svariate motivazioni, da quelle strettamente correlate al diritto di famiglia a quelle inerenti il diritto del lavoro o più in generale per servizi specifici come quelli di intelligence commerciale.

Nelle innumerevoli mansioni che può svolgere un investigatore spesso c’è molta confusione e ricorrono le domande: cosa può fare realmente un investigatore autorizzato? Quali sono i limiti legali rispetto alla sua attività?

Vi raccontiamo le principali cose da sapere rispetto al raggio d’azione di un investigatore alla luce della normativa vigente.

 

L’attività investigativa può essere svolta unicamente da soggetti titolari di licenza ai sensi dell’art.136 T.U.L.P.S.

Il D.M. 269/2010 ha introdotto determinanti e sostanziali novità in termini di chiarezza e definizione della recente normativa che presiede la possibile operatività degli Investigatori Privati. La pubblicazione del Vademecum Operativo ha fatto chiarezza su alcuni aspetti controversi, in particolare ha introdotto novità in merito ai requisiti professionali.

Il D.M. nel Vademecum sancisce che l’Investigatore non può eleggere a sede della propria attività né il proprio domicilio né uno studio legale, codifica le modalità di compilazione e di assunzione del mandato investigativo e si pronuncia in maniera netta e definitiva su molti argomenti oggetto di controversa giurisprudenza negli anni passati:

Pedinamento

In tal senso si registra una oramai consolidata giurisprudenza secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 codice penale, anche se interferisce nell’altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce.

Pedinamento attraverso localizzatore GPS satellitare

Per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale)

Sopralluoghi e riprese video fotografiche

L’articolo prevede, poi, che i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo.

Si tratta di snodi cruciali su cui si attendeva da anni un chiarimento definitivo e di valenza generale.

Restano, come normale che sia, in considerazione della natura particolare della professione dell’investigatore privato, alcuni coni d’ombra per i quali si fa riferimento alle normative vigenti e alla giurisprudenza corrente.

Alcune attività che non posso fare gli investigatori

L’uso improprio delle tecnologie investigative può comportare di incorrere in fattispecie di reato, previste già dal codice penale e di procedura penale, sulle quali il Legislatore ha previsto persino l’aggravante se commesse da un investigatore privato.

Si tratta in particolare dei reati di intercettazione telefonica e/o ambientale, quindi dell’acquisizione attraverso l’uso di supporti tecnologici invasivi di prove legalmente non valide.

La giurisprudenza risulta peraltro controversa in materia anche se esistono alcuni presupposti ormai sufficientemente consolidati:

Per “intercettazione” si intende la captazione, mediante strumenti meccanici o elettronici, di una comunicazione o di una conversazione riservata, quando tale captazione avviene in modo clandestino (ossia di nascosto) da parte di un soggetto terzo rispetto agli interlocutori: Tizio, senza farsi scoprire, registra una conversazione telefonica (o il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici) tra Caio e Sempronio.

Al contrario, non c’è intercettazione se uno dei due interlocutori (es. Caio) registra la conversazione che egli stesso sta avendo con l’altro soggetto parlante (es. Sempronio): in questo caso la registrazione è un semplice documento e non un’intercettazione!

Agenzia investigativa Miano. Investigatore privato Miano. Investigazioni private in tutta Italia.

 

                                    CHI SIAMO

 

Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl,  parla almeno correttamente  5  lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo ed è esperto nelle indagini  private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione  dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.  La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.

 

L’agenzia investigativa International  Detective Fox ®  “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.      L’agenzia investigativa IDFOX ha un’esperienza trentennale e opera in Italia e all’Estero, avendo la possibilità di svolgere indagini in più di 170 nazioni al mondo -dalla Svizzera all’Australia e circa 400 corrispondenti on  line – incluse le ricerche economiche-bancarie  in paradisi fiscali ed Offshore.

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Il Team dell’agenzia IDFOX ® è composta da diverse figure professionali. La collaborazione tra i diversi specialisti permette una presa incarico completa che garantisce la possibilità di completare l’incarico nella sua complessità ( tra i nostri collaboratori annoveriamo ex ispettori vigili urbani, ex commissario Polizia di Stato ed ex vicecomandante vigili del fuoco e vari specialisti  ctu ecc.

 

 

 

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