Concorrenza sleale, sottrazione di clienti, caso episodico, insussistenza Cassazione civile, sez. I, sentenza 30/05/2007 n° 12681-Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

Concorrenza sleale, sottrazione di clienti, caso episodico, insussistenza

Cassazione civile, sez. I, sentenza 30/05/2007 n° 12681-Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

Concorrenza sleale – sottrazione di clienti – caso episodico – insussistenza [art. 2958 c.c.]

Non costituisce atti di concorrenza sleale il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività.

La condotta concorrenziale sleale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente.

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Cassazione Civile | Maggio 2007

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 12 febbraio – 30 maggio 2007, n. 12681

(Presidente Criscuolo – Relatore Schirò)

Svolgimento del processo

  1. Con atto notificato il 17 febbraio 1997 la s.r.l. X. conveniva in giudizio il signor U. S. davanti al Tribunale di Parma e, premesso di aver stipulato con il convenuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risoltosi il 19 marzo 1996 con una transazione, esponeva che, dopo la cessazione di tale rapporto di collaborazione, il S. aveva posto in essere atti di concorrenza sleale, in quanto si era rivolto a clienti ed a fornitori conosciuti durante lo svolgimento di attività a favore dell’esponente, aveva divulgato notizie riservate, aveva denigrato la società attrice e nello stesso tempo aveva elogiato l’organizzazione imprenditoriale che egli stava costituendo, per offrire infine gli stessi servizi a prezzi più bassi, tanto che due imprese portoghesi erano state convinte a non rinnovare gli accordi con l’esponente e ad assumere impegni direttamente con lui.

La s.r.l. X. chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno, che quantificava in complessive 142.000.000 circa, oltre a interessi e rivalutazione.

Costituitosi il contraddittorio con il S., che chiedeva il rigetto delle pretese di controparte, il Tribunale adito respingeva la domanda.

  1. La società X. proponeva appello e, resistendo all’impugnazione il S., che contestava le avverse deduzioni, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1088 del 7 ottobre 2002, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ‑ premessi alcuni principi giuridici che regolano la fattispecie della concorrenza sleale affermava che:

II.a. quanto alla dedotta concorrenza parassitaria e allo storno di clientela, l’esauriente prova testimoniale espletata in primo grado aveva consentito di accertare che il S., dopo aver intrapreso la propria autonoma attività, si era effettivamente proposto come intermediatore con alcuni dei clienti della società X., ma solo saltuariamente in occasione di singoli episodi e non nell’ambito di un’attività durevole, deliberatamente posta in essere per danneggiare il concorrente attraverso l’appropriazione dell’avviamento;

II.b. in particolare, le trattative avviate dal S. con i clienti della X. non avevano neppure superato la fase iniziale e non avevano portato alla conclusione di accordi, tanto è vero che l’appellato aveva poi finito per svolgere attività di consulenza per società diverse, che non avevano mai intrattenuto rapporti con la società X.;

II.c. inoltre la condotta tenuta dal S. durante le trattative era stata corretta, non essendosi egli avvalso di conoscenze o notizie riservate apprese durante la collaborazione con la X., ma si era solo proposto come nuovo imprenditore ad alcuni dei clienti conosciuti durante la precedente attività;

II.d. solo due ditte portoghesi, clienti della X., avevano troncato i rapporti commerciali con detta società ed avevano scelto di avvalersi dell’opera di intermediazione del S., mentre una terza società portoghese aveva intavolato rapporti commerciali con l’appellato, senza tuttavia troncare quelli con la X.;

II.e. tali vicende costituivano comunque fatti episodici e isolati, inidonei ad integrare gli estremi della concorrenza sleale, anche perché la documentazione in atti aveva consentito di provare che i rapporti tra la X. e le due società portoghesi si erano deteriorati per fatti squisitamente commerciali (inadempimenti addebitati alle due imprese straniere che avevano provocato vertenze giudiziarie), che non era stato possibile collegare, per assoluta carenza di prove, a presunte attività sleali poste in essere dal S. ai danni della società appellante;

II.f. con riferimento alla concorrenza sleale per denigrazione, nella specie difettava sia il requisito della divulgazione di notizie idonee a determinare il discredito dell’impresa concorrente, sia lo stesso discredito, in quanto il S. in occasione di due separate conversazioni con dirigenti della W. ‑ aveva riferito, in un caso, «che sarebbe stato in grado di organizzare una realtà imprenditoriale maggiormente organizzata rispetto a X. … e un servizio migliore» e, nella seconda occasione, che la X. «non godeva di un ambiente lavorativo salubre e così non permetteva un corretto svolgimento del lavoro» e quindi «non poteva essere efficiente in maniera adeguata»;

II.g. tali notizie, tuttavia, non erano state diffuse oltre l’ambito di una conversazione a due e non erano state riferite in maniera tendenziosa o scorretta, in quanto, come si evinceva dal tenore complessivo delle testimonianze assunte, il S. non voleva gettare il discredito sulla X., ma soltanto giustificare le ragioni che lo avevano indotto a costituire una propria impresa;

II.h. in ogni caso la W., dopo i menzionati colloqui, non aveva sostituito la X. con la società posta in essere dal S..

III. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.r.l. X. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il S..

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2598, n. 3, c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello ritenuto che, sebbene il S. si fosse proposto come intermediario ad alcuni dei clienti della X., tale condotta si era concretizzata in singoli episodi, senza costituire un’attività durevole deliberatamente posta in essere per danneggiare il concorrente attraverso l’appropriazione dell’avviamento, e che comunque il S. non si era avvalso di conoscenze o notizie riservate apprese durante la collaborazione con la X., proponendosi soltanto come nuovo imprenditore ad alcuni dei clienti conosciuti nel corso della precedente attività. Deduce la ricorrente che l’attività posta in essere dal S. aveva invece integrato perfettamente gli estremi di una situazione di parassitismo imprenditoriale, consistente nell’imitazione sistematica delle altrui iniziative imprenditoriali, anche al di fuori di una creazione di confondibilità fra le imprese, diretto ad avviare l’altrui avviamento a proprio favore. Soggiunge che la Corte territoriale è incorsa in una palese contraddizione avendo affermato, da un lato, che erano certamente notizie riservate quelle relative alla lista della clientela dell’imprenditore e, dall’altro, che controparte non aveva commesso attività di concorrenza sleale, pur essendosi avvalsa della clientela conosciuta durante la collaborazione con la X..

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che, con riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda (Cass. 20 marzo 1991, n. 3011).

Nel caso di specie, né dalla sentenza di appello né dai motivi di ricorso risulta che nel corso del giudizio di merito sia stata provata la circostanza che la lista dei clienti della società X. avesse natura riservata e non fosse comunque nota all’esterno dell’azienda e sulla piazza commerciale nella quale l’impresa operava, mentre è certo che il S., collaboratore della menzionata società in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inquadrabile nella categoria del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c., non era soggetto, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, all’obbligo di fedeltà stabilito dall’art. 2105 c.c. per il lavoratore subordinato, in particolare per quanto riguarda il divieto di far uso di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa.

La doglianza della ricorrente, secondo cui l’attività posta in essere dal S. aveva integrato perfettamente gli estremi di una situazione di parassitismo, non può pertanto trovare ingresso in questa sede di legittimità, presupponendo l’esistenza di circostanze di fatto che non risultano essere state accertate nel giudizio di merito (la natura effettivamente riservata, nel caso di specie, della lista clienti della società attrice), o che addirittura sono rimaste in concreto escluse sulla base delle risultanze probatorie acquisite (l’obbligo di fedeltà in capo al S. nei confronti della società X.).

1.2. Non sussiste neppure il vizio di contraddittoria motivazione dedotto dalla ricorrente. Infatti la Corte territoriale, dopo aver affermato che la lista della clientela di un’altra impresa può rientrare tra le conoscenze riservate delle quali l’imprenditore concorrente si avvalga «per compiere un’opera concentrata ed elettiva di formazione del proprio avviamento con altrui pregiudizio», ha precisato, con idonea motivazione, che nel caso concreto la condotta posta in essere dal S. si era concretizzata in occasionali episodi di singole trattative avviate con i clienti della X., che non hanno superato la fase iniziale e che non hanno portato alla conclusione di accordi e all’appropriazione dell’altrui avviamento, tanto che il S. «ha finito poi per svolgere attività di consulenza per società diverse, che mai avevano intrattenuto rapporti con X.».

1.3. Le considerazioni svolte dai giudici di appello assumono rilievo, non sotto il profilo della prospettazione dell’eventuale mancanza di danno in capo all’impresa che subisca l’atto di concorrenza sleale, in quanto, ai fini dell’affermazione della responsabilità per concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., è sufficiente l’idoneità dell’atto denunciato a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente, ma non è richiesta la dimostrazione dell’effettiva produzione del danno (Cass. 15 febbraio 2005, n. 3039; 15 febbraio 1999, n. 1259), quanto piuttosto con riferimento all’individuazione delle modalità concrete, attraverso le quali l’attività di acquisizione dell’altrui clientela debba manifestarsi per essere considerata illecita sotto il profilo concorrenziale.

1.4. Sotto tale aspetto, le argomentazioni dei giudici di appello, oltre ad essere immuni da vizi logici, sono conformi all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 26 ottobre 1983 n. 6316), in base al quale l’illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente. dei suo avviamento sul mercato. Di conseguenza, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività (v. Cass. 20 marzo 1991, n. 3011, in motivazione).

  1. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e si deduce che la Corte di merito ha errato nell’affermare che solo due ditte portoghesi, clienti della s.r.l. X., avevano troncato i rapporti commerciali con detta società, scegliendo di avvalersi dell’opera di intermediazione proposta dal S., nel contesto di fatti episodici ed isolati inidonei a integrare gli estremi della concorrenza sleale, anche perché risultava in atti che i rapporti tra la X. e dette due clienti si erano già deteriorati per fatti esclusivamente commerciali, in conseguenza di inadempimenti addebitati alle due imprese straniere.

2.1. A tale riguardo la ricorrente afferma che l’essersi il S. rivolto ai clienti dell’imprenditore per il quale aveva prestato la propria opera, riuscendo, in due casi, a sostituirsi a lui, costituiva sicuramente, non già un fatto episodico ed isolato, ma un sistema illecito finalizzato ad avviare un’attività commerciale in proprio, come dimostrato anche dalla circostanza che l’intervento del S. era coinciso proprio con l’interruzione dei rapporti tra l’imprenditore e le ditte portoghesi e con il mancato pagamento delle provvigioni che aveva dato luogo alle vertenze giudiziarie.

2.2. Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente, pur prospettando un vizio della motivazione della sentenza impugnata, muove in concreto una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto alla Corte territoriale, la quale, con idonea ed esauriente argomentazione immune da vizi logici, – oltre ad accertare che le trattative avviate dal S. con alcune imprese clienti della X. non si erano tradotte in un’attività durevole, attraverso la quale appropriarsi dell’altrui avviamento, ma avevano costituito singoli e occasionali episodi nei quali le trattative stesse non si erano perfezionate, senza superare neppure la fase iniziale ‑ ha affermato, da un lato, che dalla documentazione in atti emergeva la prova che i rapporti tra la società X. e le due società portoghesi si erano deteriorati esclusivamente per gli inadempimenti addebitati alle due imprese straniere, che avevano provocato vertenze giudiziarie, e, dall’altro, che non era in alcun modo possibile, per assoluta carenza di prova sul punto, collegare i danni lamentati dalla società appellante a presunte attività di concorrenza sleale posta in essere dal S..

2.3. Assume rilievo a tale riguardo il principio, più volte affermato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione, in particolare per quanto riguarda l’omessa o insufficiente motivazione, non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 25 agosto 2003, n. 12467), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476; 24 ottobre 2003, n. 16038) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 7 agosto 2003, n. 11918; 12 agosto 2004, n. 15693).

  1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2598, n. 2, c.c. e vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale escluso che nella specie, con riferimento alla dedotta attività di concorrenza sleale per denigrazione, ricorresse un’ipotesi di divulgazione, da parte del S., di notizie idonee a determinare il discredito della società X., non solo perché dette notizie non erano «state diffuse oltre l’ambito di una semplice conversazione a due», ma anche tenuto conto che il S. «non voleva gettare discredito sulla X., ma, più semplicemente, giustificare le ragioni che lo avevano indotto a costituire una propria impresa», tanto è vero che «dopo quei colloqui la W. non sostituì la X. con la società fondata dal S.».

3.1. Precisa, sul punto, la ricorrente che dalla stessa sentenza impugnata risulta che il S. aveva fatto apprezzamenti negativi sul suo conto durante conversazioni avute con i direttori della società W., cliente primaria della stessa s.r.l. X., sottolineando come, secondo dottrina e giurisprudenza, il termine “diffondere” possa essere riferito anche ad una comunicazione rivolta ad una ristretta cerchia di soggetti e che, nella specie, i direttori della società W. ‑ in quanto preposti da tale società allo svolgimento delle attività con la X. ‑ erano sicuramente soggetti interessati alle notizie negative loro comunicate dal S..

3.2. Ad avviso della ricorrente, la motivazione della sentenza di appello sarebbe anche contraddittoria nella parte in cui la Corte di merito ha ammesso che il S., nell’ambito di comunicazioni intercorse con un’importante cliente della sua ex società, ha formulato apprezzamenti negativi sul conto di quest’ultima e, nello stesso tempo, ha ritenuto che tale condotta potesse essere spiegata con l’esigenza dello stesso S. di giustificare le ragioni che lo avevano indotto a costituire una propria impresa.

  1. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2598 e 2599 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’attività compiuta dal S. non aveva integrato gli estremi della concorrenza sleale, non essendo stata posta in essere deliberatamente per danneggiare il concorrente. Deduce che nessun rilievo hanno, in relazione agli atti di concorrenza sleale e alle sanzioni relative, l’elemento psicologico del soggetto attivo e la causazione di danni, che possono invece rilevare solo ai sensi dell’art. 2600 c.c., in quanto elemento necessario e sufficiente per la pronuncia della sentenza di accertamento di un atto di concorrenza sleale è solo la commissione di tale atto.
  2. I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

5.1. Quanto alla mancanza del presupposto della “divulgazione” o della “diffusione” di notizie (art. 2598, n. 2, c.c.), l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui le notizie «non sono state diffuse oltre l’ambito di una semplice conversazione a due» si risolve in un apprezzamento di circostanze di fatto, non solo coerente con le risultanze probatorie – risultando dalla sentenza impugnata, non contestata sul punto dalla ricorrente, che le esternazioni del S. (di contenuto diverso l’una dall’altra) sono avvenute nel corso di due separati colloqui tenuti, rispettivamente, con il direttore ‑ operazioni della W. (sig. Giovanni Manzoni) e con il direttore delle linee di abbigliamento della stessa società (sig. Carlo Del Stabile), in assenza di altre persone, ed avendo la Corte di merito escluso, in punto di fatto, che le notizie separatamente comunicate dal S. ai suoi singoli interlocutori abbiano avuto ulteriore diffusione ‑, ma anche conforme al significato letterale e sistematico del termine “diffondere” presente nella disposizione normativa richiamata, che richiede, sotto il profilo logico‑giuridico, un’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone (Cass. 29 luglio 1968, n. 2728), divulgazione, nella specie, espressamente esclusa dai giudici di appello.

5.2. Con riferimento alla idoneità delle affermazioni del S. a determinare il discredito per l’attività imprenditoriale della società concorrente, osserva il collegio che ‑ oltre a doversi tener conto del carattere non essenziale, ai fini della decisione, dell’accertamento di tale presupposto, una volta esclusa la diffusione, nel significato richiesto dall’art. 2598, n. 2, c.c., delle notizie riferite dal S. ai suoi due interlocutori la Corte territoriale, lungi dall’attribuire rilevanza (come invece sostenuto dalla ricorrente) alla mancanza, nella fattispecie, dell’elemento psicologico dell’asserito illecito concorrenziale e dell’effettiva causazione di danni in capo alla società concorrente, ha altresì escluso, con valutazione di fatto sufficientemente motivata, che dette notizie, avuto riguardo alle concrete modalità con le quali si sono svolti gli episodi richiamati (modalità desunte «dal tenore complessivo delle testimonianze») ed agli eventi successivi (essendo risultato che la W. non ha sostituito la X. con la società fondata dal S.), avessero contenuto idoneo a determinare il discredito della società concorrente e che la loro comunicazione a terzi, giustificata dall’esigenza del S. di spiegare «le ragioni che lo avevano indotto a costituire una propria impresa», integrasse gli estremi di un atto non conforme a correttezza professionale.

5.3. Sulla base delle considerazioni che precedono devono escludersi sia la dedotta violazione degli artt. 2598 e 2599 c.c., che il prospettato vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale, in relazione ai punti esaminati, si sottrae alle censure della ricorrente.

  1. Con il quinto motivo, prospettando ancora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la società X. lamenta che la Corte di appello nulla abbia affermato in ordine alle circostanza che il S. si sia rivolto alla clientela della società stessa ancora prima di aver risolto il contratto di collaborazione, avendo egli concluso contratti personalmente e svolto un’attività parallela e concorrente, ed abbia, dopo la risoluzione del rapporto, intrattenuto rapporti commerciali con una società diretta concorrente della X. medesima.

6.1. La censura è inammissibile, in quanto fondata sulla deduzione di circostanze di fatto che risultano desunte da testimonianze che non sono state prese in considerazione nella sentenza di appello, ma il cui contenuto non è stato specificamente indicato dalla ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Infatti, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di totale obliterazione di elementi deducibili dalla deposizione, che si palesino idonei a condurre ‑ secondo una valutazione che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza ‑ ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito. Nella denuncia di questo vizio, il ricorrente ha dunque l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto della prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in modo da permettere siffatta valutazione di decisività (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; 28 giugno 2006, n. 14973; 8 settembre 2006, n. 19305).

  1. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 3.100,00 (tremilacento/00), di cui euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

 

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