Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223
LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE…
2 LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’
Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014 pronunciata dalla Sez. I della Corte di Cassazione che ha trattato la vicenda di due coniugi in fase di separazione.
Con sentenza del 23 agosto 2012, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, aveva dichiarato l’addebito della separazione alla moglie, escludendone il diritto all’assegno di mantenimento e dichiarando inammissibile la domanda di alimenti proposta dalla medesima, per il resto confermando la sentenza di primo grado.
La Corte aveva ritenuto che l’addebito della separazione derivasse dalla prova documentale della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, i quali palesavano una relazione extraconiugale della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; né questa aveva provato l’anteriorità della crisi coniugale, posto che i generici litigi fra i coniugi, dalla stessa dedotti, rappresentano accadimenti fisiologici nella vita di coppia inidonei da soli a configurare l’intollerabilità della convivenza, mentre la circostanza dell’uso di camere separate non appariva giustificata dalla dedotta ragione della esistenza di una convivenza solo formale.
La Suprema Corte investita della questione dalla moglie ha, fra le altre cose, stabilito che “… quanto all’utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti.
Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese.
Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie: dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell’investigatore privato incaricato.”
E’ bene sottolineare che il tema è tutt’altro che lineare come potrebbe sembrare dalla lettura di questo passo. Ricordiamo infatti che la relazione investigativa è un argomento di prova fornito da una delle parti e non acquisito nel contraddittorio. La prova si forma nel processo: quindi non sarebbe sufficiente per chi vuole utilizzare la relazione investigativa limitarsi a produrla e magari chiamare semplicemente l’investigatore a “confermarla” in giudizio. Il rapporto fa riferimento a fatti e quei fatti vanno provati in maniera circostanziata e chiara. Pertanto è da considerarsi, ad esempio, valida come fonte documentale di prova- alla stregua della sentenza della Cassazione in commento- quella relazione investigativa che si basi su dati o supporti tecnici oggettivi, in grado di dimostrare il contesto spaziale, temporale e personale in cui il fatto è accaduto (es. fotografia che riporta indicazione della data e dell’ora in cui è stata scattata). Ricordiamo ancora, fra l’altro, che questa prova può fare ingresso nel processo unicamente laddove non illecita perché acquisita in violazione delle norme a tutela dei diritti della persona, di immagine e della riservatezza (si pensi ai filmati rubati dell’incontro di due amanti o ai dati acquisiti attraverso la sottrazione della corrispondenza dell’altro coniuge).