Il Tribunale di Milano fornisce le linee guida per l’espletamento delle CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriali: l’obiettivo primario è la Tutela del Minore-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Tribunale di Milano,
Ordine degli Avvocati di Milano
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano
Ordine degli psicologi della Lombardia
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici dell’Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
Premessa
È viva la necessità di fissare linee guida per l’espletamento della CTU nelle cause di separazione,
divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate che, nell’ambito della cornice
giuridica fissata dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali,
contribuiscano a elaborare buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione di
CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati che, nel rispetto della autonomia scientifica e
professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l’autonomia valutativa del giudice nell’attività
giurisdizionale, siano improntate alle seguenti finalità: rispondere adeguatamente al quesito del
giudice, rispettare il contraddittorio, redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi
processuali, tener conto della normativa sulla privacy, rispettare la dignità ed i diritti delle persone
esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore.
1)
Nomina del consulente tecnico d’ufficio e conferimento dell’incarico
Nel rispetto degli articoli 22 e 23 disp. att c.p.c. il giudice nomina il consulente tecnico che, per
competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico.
Il CTU nominato, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve depositare il proprio curriculum
vitae in formato europeo e, qualora ritenga di non avere la competenza necessaria, deve
tempestivamente avvertire il giudice.
All’udienza di conferimento dell’incarico, ovvero fino all’inizio delle operazioni peritali, o anche
successivamente in caso di risultanze sopravvenute, il CTU nominato può proporre eventuali
osservazioni e/o integrazioni al quesito formulato dal giudice, comunicare la necessità di avvalersi di
ausiliari al fine della relativa autorizzazione giudiziale, suggerire la necessità che la consulenza
tecnica debba essere collegiale qualora ritenga necessarie competenze di altra branca professionale.
Il giudice decide, sentite le parti.
2)
Incompatibilità del CTU nominato
Il CTU nominato deve essere terzo e imparziale.
Deve tempestivamente, e comunque al più tardi nel termine di cui quell’articolo 192 c.p.c.,
comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua
ricusazione.
Per non favorire istanze di ricusazione meramente strumentali a condizionare la scelta del giudice, i
motivi di astensione e di ricusazione devono essere rigorosamente valutati dal giudice che ha
nominato il CTU sensi dell’articolo 63 c.p.c., evidenziando che eventuali partecipazioni a convegni,
master e collaborazioni professionali di carattere meramente scientifico tra consulenti e tra consulenti
e avvocati non possono di per sé costituire gravi ragioni di convenienza per la ricusazione.
3)
Nomina dei CTP
Il CTP può essere nominato nel termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201
c.p.c. e 91 disp. att c.p.c aggiornate dalle disposizioni sul PCT.
La parte, con l’atto di nomina del proprio CTP, deve depositare il curriculum vitae in formato europeo
dello stesso.
La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse
specializzazioni professionali.
Le parti, quanto alla nomina dei CTP, devono rispettare le norme del codice deontologico degli
psicologi e dei medici ed in particolare rispettivamente l’art. 26 e gli artt. 21 e 62.
In corso di consulenza la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art.
201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del giudice.
La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato, dandone immediata
comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU.
In entrambi i casi la nomina successiva e la sostituzione del CTP non possono comportare un
rallentamento delle operazioni peritali e quindi il CTP non potrà chiedere la rinnovazione di indagini
già effettuate e/o mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale già
concordate tra CTU e CTP.
Il CTP revocato o rinunciante deve consegnare al nuovo CTP il materiale avuto dal CTU nel corso
delle operazioni peritali.
4)
Fase preliminare: calendarizzazione e definizione delle procedure
All’inizio delle operazioni peritali il CTU concorda con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare
un ipotetico percorso conoscitivo-peritale. Tali procedure saranno suscettibili di opportune
modificazioni in relazione alle esigenze di indagine emergenti. Il CTU ha cura di garantire che la
calendarizzazione degli incontri fornisca la massima opportunità di presenza ai CTP, facendo tuttavia
prevalere sempre il prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui
con le esigenze del caso.
Il CTU ed i CTP opereranno congiuntamente al fine di rispettare i tempi di deposito dell’elaborato
peritale concessi dal giudice.
Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere
specificatamente rappresentate.
5)
Funzione valutativa e non trasformativa della CTU
La Consulenza d’Ufficio non ha una funzione trasformativa/conciliativa.
E’ comunque parte naturale del mandato esplorativo del CTU valutare e comprendere se vi siano
margini di negoziabilità delle divergenze in campo all’interno del nucleo familiare.
6)
Il quesito
Al CTU viene rivolto un quesito secondo il seguente modello e da adattare alla situazione specifica:
“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l’allegata documentazione, sentite le parti ed i minori
nelle forme ritenute più opportune (inserire specifica delega all’ascolto se ritenuto necessario), sentite
eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini
di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all’assolvimento del
quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo
controllo e responsabilità- e segnalando all’AG con opportuna tempestività ogni situazione di
pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con
particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo
nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di
evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e
precisarne l’impatto sulle competenze genitoriali
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura,
protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e
organizzativa, capacità di garantire l’accesso all’altro genitore e di salvaguardarne la figura agli
occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio
condiviso della genitorialità
3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto
del loro stato, dell’età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In
presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di
insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile
i bisogni speciali di cui sono portatori
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità,
punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori
uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l’adozione
di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori
con ciascun genitore
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale,
educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in
rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano
declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei
fattori personali e di contesto che possono influire sull’accesso alle cure e sulla compliance
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della
situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di
evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative
realisticamente prospettabili.
7)
La partecipazione dell’avvocato
Richiamato l’art. 194 co. 2 c.p.c., il giudice, al momento del conferimento dell’incarico al CTU, al
fine di preservare un setting adeguato per gli adulti e soprattutto per i minori, chiede ai difensori la
loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali a meno che non sia il CTU a richiedere la
loro presenza. Della rinuncia del difensore viene dato atto a verbale.
Tale soluzione può ritenersi valida anche per il difensore che si costituisce in proprio ex art. 86 c.p.c
quale curatore speciale del minore, fatto salvo il potere di nomina del CTP e quanto previsto al punto
- 13 relativo all’ascolto del minore.
8)
La produzione di documenti
Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a
consolle.
Il giudice, al momento della ammissione della CTU, concede termine per il deposito di tutta la
documentazione che le parti ritengano necessaria per l’espletamento dell’incarico (ciò anche nel caso
di CTU ammessa dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., visti i poteri officiosi del
giudice del conflitto familiare sanciti dalla normativa nazionale e sovranazionale).
Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal
CTU ulteriori documenti pubblici o pubblicamente consultabili (es. provvedimenti di A.G.) e
documenti che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne
emerga l’indispensabilità all’accertamento di una situazione di comune interesse (es certificati medici,
anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti
o istituzioni).
Il CTU, dopo aver acquisito il documento, deve tempestivamente trasmettere quanto ricevuto con
indicazione della fonte di acquisizione al CTP in modo che le parti possano effettuare il controllo ed
interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio.
Ogni altro documento formatosi successivamente al termine sopra indicato al secondo comma (es.
video, trascrizioni di mail o di sms) deve essere depositato dal difensore al giudice che ne valuta la
rilevanza ai fini dell’espletamento dell’incarico, a meno che non venga acquisito dal CTU
sull’accordo delle parti.
9)
Il verbale delle operazioni peritali
All’inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige e sottoscrive il verbale
dell’inizio delle stesse in cui si dà atto:
– della metodologia che verrà utilizzata (aspetto teorico pratico)
– delle operazioni peritali che verranno eseguite in linea di massima (procedure, adempimenti che
verranno effettuati e tempistica)
– in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU
– in caso di consulenze collegiali dell’eventuale ripartizione dei compiti tra i CTU nominati con
competenze diverse
– della presenza o assenza di difensori e/o del curatore speciale alle operazioni peritali e all’ascolto
del minore secondo le indicazioni di cui al presente documento.
Devono essere redatti ulteriori verbali delle operazioni peritali qualora nel corso delle successive
sedute vengano avanzate istanze e/o osservazioni da parte dei CTP che necessitino di determinazioni
da parte del CTU, in particolare sul metodo, sulle procedure, sul contraddittorio.
Al termine delle operazioni il CTU redige e sottoscrive il verbale di chiusura delle operazioni peritali
in cui deve dare atto di eventuali istanze o contestazioni dei CTP, in assenza delle quali certificherà,
d’accordo con i CTP, la completezza delle operazioni e la loro regolarità.
Le osservazioni e le istanze dei CTP di cui all’art. 194 c.p.c. vengono rese note al CTU solo in sede
di operazioni peritali e verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni
al CTU urgenti ed indifferibili che verranno effettuate a mezzo pec.
I verbali delle operazioni peritali sono allegati alla relazione peritale.
10)
Le operazioni peritali in presenza o in remoto
Qualora dovesse protrarsi l’emergenza sanitaria, ,il CTU, anche nella sua veste di Pubblico Ufficiale,
deve tenere presenti i criteri che riguardano la tutela della salute dei cittadini e della collettività e non
basarsi su personali valutazioni sul rischio di contagio.
Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU deve individuare le modalità più opportune, remoto o
presenza, tenendo presente il livello di contagio, le restrizioni vigenti e la necessità della valutazione
clinico-forense. In caso di incontri in presenza ritenuti necessari, come, ad esempio, l’osservazione
dell’interazione genitori-figli, devono essere adottate tutte le misure di prevenzioni previste.
Il CTU deve concordare con i CTP se questi seguiranno le operazioni in presenza, con adozione di
una logistica idonea alla presenza di più persone, o in remoto, sempre garantendo il rispetto del
contraddittorio.
Nei colloqui in remoto deve essere fatta attenzione all’eventuale presenza, specie in caso di minori,
di terze persone e all’influenza che tale presenza può avere sul soggetto.
Gli incontri con enti, scuole e altri esperti possono essere gestiti proficuamente e tempestivamente in
remoto: tale modalità può diventare una risorsa funzionale allo svolgimento delle operazioni peritali
anche al di fuori dell’emergenza.
11)
Esame peritale degli adulti
L’esame peritale dei periziandi adulti comporterà una raccolta anamnestica completa che può essere
svolta contestualmente all’esame clinico forense. La narrazione autobiografica libera e/o guidata,
prossima e remota, deve essere considerata il campo esplorativo principale per un esame accurato e
non dovrà essere sostituita da interviste scritte autosomministrate o da reattivi psicodiagnostici.
Le dichiarazioni rese dalle parti non possono essere utilizzate dal giudice a fondamento della
decisione in ordine alle ulteriori domande avanzate nel giudizio, che non siano la domanda relativa
alla responsabilità genitoriale, fatta in ogni caso salva la possibilità di utilizzare le risultanze delle
indagini peritali.
I test:
? I test (proiettivi e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma
i risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una valutazione il cui elemento guida è
sempre l’esame clinico. L’assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una
corretta formulazione diagnostica. Pertanto, l’apporto dei test psicologici, ove ritenuti necessari,
è da intendersi complementare all’esame clinico.
? È opportuno che il CTU chiarisca le finalità di indagine per cui ha richiesto l’esecuzione del/dei
test preliminarmente all’esecuzione degli stessi. Per la individuazione di tali finalità deve
rigorosamente attenersi al mandato indicato nel quesito.
? I test devono essere svolti da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal
CTU, sotto la sua responsabilità e il materiale testale (i protocolli e la relativa relazione) deve
essere fornito al CTU. Durante le operazioni peritali, il CTU trasmette ai CTP i protocolli e, in
tempo utile per il confronto tecnico conclusivo, le relazioni testali.
? Tutto il materiale dovrà essere depositato.
12)
Esame peritale dei minori
Il CTU ha cura di adottare ogni accortezza affinché l’esame peritale sia il meno stressante possibile
per i minori.
Il CTU ha cura di informare il minore circa le finalità dell’esame e di utilizzare strategie comunicative
adeguate alle sue competenze di comprensione.
Nell’ambito dell’esame peritale il CTU ha cura di accertare le competenze del minore in relazione
alla capacità di discernimento, tenuto conto dell’età e del funzionamento psichico.
Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione di intenzioni pertinenti all’accertamento peritale,
compatibilmente con l’età e con la capacità di discernimento.
Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe
essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l’esame dei minori
avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva la possibilità del CTP di farne richiesta.
I Test:
? Valgono in generale le considerazioni già formulate per l’esecuzione di test negli adulti.
? Nel caso dei minori l’esecuzione di test è abitualmente considerata una strategia operativa sempre
consigliabile, fatte salve le situazioni in cui essi sono controindicati o manifestamente superflui.
? È sempre indispensabile che il CTU si astenga dal sottoporre il minore a esplorazioni testali
superflue, oppure tali da essere controindicate in ragione della condizione psicologica del minore.
? L’esecuzione dei test è preferibilmente delegata ad ausiliari del CTU -sotto la sua responsabilità purché
prevalga sempre l’esigenza di tutelare il minore dall’esposizione a situazioni di eccessivo
stress (ivi inclusa l’esposizione a contatti con un elevato numero di professionisti diversi).
13)
L’ascolto del minore
Il Giudice può sempre delegare al CTU l’ascolto del minore, dando sempre adeguata motivazione
dell’ascolto delegato e non diretto.
Al minore deve essere data informazione delle finalità dell’ascolto e delle eventuali conseguenze
delle sua opinione e di tale ascolto deve essere redatto separato verbale.
I difensori, le parti ed i CTP non possono partecipare all’ascolto del minore, se non espressamente
autorizzati dal giudice ai sensi dell’art. 336 bis co 2 c.c.
Per tutelare la serenità psicofisica del minore e la genuinità dell’esame è opportuno che per l’ascolto
del minore non sia utilizzato il vetro specchio con impianto citofonico come, invece, indicato nell’art.
38 bis disp. att c.c., visto che il minore deve essere informato dell’uso del suddetto strumento, a meno
che non sussistano ragioni assolutamente particolari che verranno esaminate dal CTU o
eventualmente sottoposte all’attenzione del giudice.
14)
Il curatore speciale del minore
Nel caso di ascolto delegato del minore dal giudice al CTU, al minore deve essere garantita la
pienezza delle tutele ordinamentali. Pertanto, deve essere assicurato il suo diritto di essere assistito
dal curatore-difensore, quando nominato, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice.
Quanto invece all’esame clinico del minore ad opera del CTU la presenza del curatore-difensore non
è opportuna (salvo che non venga richiesta dal CTU) al fine di preservare un setting adeguato.
Qualora il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza può fare espressa richiesta
motivata di autorizzazione a presenziare al CTU che valuterà se consentirla sulla base di adeguata
motivazione.
Qualora il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore quale “fonte
privilegiata” (esempio riferire circa il sistema delle relazioni familiari per quanto note, individuazione
dell’interesse del minore secondo il prudente apprezzamento del suo rappresentante, valutazioni circa
l’opportunità di acquisizione di opinioni/informazioni da parte del CTU), il colloquio con il curatore
speciale costituisce un incombente “ordinario” di espletamento della CTU e deve avvenire nel
contraddittorio con i CTP.
15)
Registrazione dei colloqui peritali e deposito
L’ascolto del minore, effettuato quando delegato dal giudice, viene sempre audio e video registrato.
Il contenuto della audiovideoregistrazione deve essere trascritto integralmente dal CTU con
indicazione del contegno del minore. Tale trascrizione deve essere allegata alla consulenza con il
titolo “trascrizione dell’ascolto delegato del minore”.
La registrazione audio-video del minore, in quanto atto processuale, deve sempre essere allegata alla
relazione peritale.
L’esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; il giudice o il CTU possono
escludere la videoregistrazione qualora la stessa sia pregiudizievole per il minore data la sua
particolare situazione psicofisica, fatto salvo l’obbligo di audio registrazione.
Rispetto al contenuto della registrazione è il CTU a decidere se trascriverlo integralmente ovvero
limitarsi ad un verbale sommario. Tale trascrizione o verbale sommario deve essere allegato alla
consulenza con il titolo “trascrizione o verbale sommario dell’esame clinico del minore”.
In entrambi i casi le registrazioni audiovideo o audio devono essere sempre consegnate ai CTP che
le utilizzeranno nel rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore.
Qualora le parti non abbiano nominato CTP le suddette registrazioni devono essere consegnate ai
difensori i quali anche sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore.
La consegna ai CTP o ai difensori deve avvenire subito dopo l’espletamento dell’incombente per
consentire la discussione tra esperti.
I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU presso
la cancelleria del giudice.
Quanto alla registrazione dell’esame degli adulti, il giudice può disporla quando ritenuta necessaria
per motivi particolari del caso di specie.
In caso in cui la registrazione non sia disposta dal giudice, è il CTU che può liberamente decidere se
attivarla come mero appunto di lavoro.
La registrazione, in quanto appunto di lavoro del CTU, non viene consegnato ai CTP né durante le
operazioni né dopo e neppure viene depositata al giudice unitamente alla CTU.
Se alla prima udienza successiva al deposito della CTU ne viene richiesta la produzione, il giudice
decide bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto della
partecipazione o meno dei consulenti di parte a tutte le operazioni peritali e della disponibilità da
parte degli stessi degli esiti degli accertamenti disposti dal CTU, alla luce delle osservazioni di parte
sulla relazione peritale.
Qualora il CTU decida di non procedere all’audio registrazione degli incontri, essi non possono essere
Audio registrati dai CTP autonomamente, se non previa autorizzazione del CTU.
L’utilizzo da parte dei CTP delle registrazioni deve essere effettuato nell’ambito dei doveri
deontologici dell’Ordine di appartenenza.
In ogni caso quando è il CTU ad audio-videoregistrare, la registrazione non può mai essere eseguita
in autonomia e in “parallelo” su dispositivi dei CTP. Non possono esservi infatti materiali registrati
diversi da quelli ottenuti sui dispositivi approntati dal CTU.
16)
Violenza domestica
Qualora nel nucleo familiare si registrino situazioni di violenza domestica, in particolare uno dei
genitori sia stato raggiunto da misura cautelare o da sentenza di condanna di primo grado, od anche
sia stata esercitata l’azione penale per detta tipologia di reati, o sia stato adottato un ordine di
protezione ex art. 342 bis c.c., non solo nei casi di violenza diretta sui minori o da essi assistita, ma
anche nei casi in cui la condotta maltrattante sia perpetrata esclusivamente in danno dell’altro
genitore, il CTU nominato dal giudice deve attentamente valutare se effettuare nel corso delle
operazioni peritali incontri congiunti tra genitori e tra il genitore maltrattante e i figli minori, tenendo
in considerazione la volontà del genitore vittima e/o del minore vittima di violenza domestica anche
assistita di non incontrare l’altro genitore ed i sentimenti di paura da essi espressi. Qualora gli incontri
dei minori con il genitore maltrattante-stalker siano necessari ai fini della indagine e comunque non
vi sia rifiuto da parte dei figli, tali incontri congiunti devono essere richiesti al giudice, previa
autorizzazione dell’AG penale procedente.
In assenza dei suddetti provvedimenti della A.G. penale e/o civile, qualora un genitore o i figli
minori esprimano sentimenti di paura o di rifiuto ad incontrare il coniuge o il convivente o l’altro
genitore, il CTU, qualora non ritenga di adottare le sopra indicate cautele, chiederà al giudice
indicazioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni peritali.
Inoltre, nelle risposte al quesito in ordine alle competenze genitoriali ed ai tempi di permanenza dei
minori con i genitori, nel rispetto dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, il CTU deve prendere in
considerazione gli episodi di violenza verificatisi e/o gli esiti del processo penale, attentamente
valutando soluzioni che non compromettano i diritti e la sicurezza delle vittime e dei bambini.
17)
La normativa sulla Privacy
Tenuto conto della disciplina di cui al D.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa interna al
regolamento UE del 27.4.2016 n. 679 e delle “Linee Guida in materia di trattamento dei dati
personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero”,
(delibera garante 46/2008) pubblicate in G.U. 178/2008 da ritenersi ancora efficaci, deve ritenersi:
1) “L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con
l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali”; essa comporta
l’acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento rientra in quelli effettuati
per ragioni di giustizia.
2) Non è dunque richiesto da parte del CTU per l’acquisizione e il trattamento dei dati personali il
consenso dell’interessato, ma la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati devono essere fatti
dal CTU secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza.
I dati raccolti “non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario
al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati”; tempo da identificarsi,
concluso l’incarico peritale e depositata la relazione, con la prima udienza prevista per l’esame della
CTU in cui i difensori possono sollevare eccezioni relative alla CTU stessa.
18)
La relazione peritale
La relazione deve essere:
Sintetica (la storia familiare dei genitori dalla loro nascita può essere omessa o molto sintetizzata se
non assume rilevanza nella risposta ai quesiti. Il CTU non deve riassumere o riportare gli atti di causa)
Chiara: il linguaggio del consulente d’ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti
Coerente: tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini
svolte e le deduzioni tratte.
La relazione peritale si articola in parti o sezioni, di cui all’indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali
siano chiaramente distinguibili:
- Letteratura nazionale ed internazionale di riferimento per la valutazione effettuata, anche in
relazione ai test eventualmente somministrati, con indicazione delle linee guida internazionali
e nazionali seguite, se esistenti,
- Descrizione della metodologia delle modalità di svolgimento dell’incarico (colloqui, test,
ecc) e delle indagini effettuate, ivi incluso un calendario delle operazioni peritali,
- Deduzioni che il CTU trae a partire dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui
clinici (nella forma più congeniale allo stile argomentativo del CTU), purché sia sempre chiara
la distinzione tra ciò che viene riferito e le considerazioni del consulente d’ufficio,
- Conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del
quesito.
Il CTU allega alla relazione
- Osservazioni critiche dei CTP
- Risposta del CTU alle osservazioni critiche dei CTP
- Trascrizione dell’ascolto delegato del minore, se disposto
- Trascrizione o verbale sommario dell’esame clinico del minore
- Ogni documentazione acquisita durante la CTU
- Documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se
eseguite
- Supporti contenenti le audiovideo registrazioni -o le audio registrazioni- dei colloqui clinici
e dell’ascolto del minore, le audio registrazioni dell’esame degli adulti, se disposta dal
giudice, da depositare presso la cancelleria.
19)
Conclusione incarico e incompatibilità CTU
Dopo la conclusione dell’incarico, il CTU e gli ausiliari, di cui lo stesso si sia avvalso, si astengono
dall’assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o
dei minori (es. coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta
della coppia e/o di uno dei genitori) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie (art. 26 del
codice deontologico degli psicologi, art. 62 del codice deontologico dei medici) sia al fine di garantire
la terzietà del CTU e dell’ausiliario anche dopo lo svolgimento del mandato, qualora si renda
necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi.
20)
Liquidazione compensi CTU.
La liquidazione dei compensi del CTU viene effettuata, vista l’analogia, ai sensi dell’art. 24 del DM
30/5/2002 moltiplicando i compensi ivi indicati per tutti i soggetti esaminati.
Nei casi in cui le modalità di svolgimento dell’incarico non siano strettamente riconducibili all’ipotesi
tipica di liquidazione di cui all’art. 24 DM 30/5/2002, traducendosi in una indagine assai più ampia e
complessa, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale il criterio di determinazione
dell’onorario in base alle vacazioni di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319.
Qualora le parti siano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve essere specificato,
all’atto dell’incarico, che detto beneficio viene esteso anche agli oneri relativi all’indagine peritale e
dunque ai compensi del CTU e di eventuali CTP, secondo quanto da ultimo stabilito dalla sentenza
della Corte Costituzionale n.217 del 2019 con riferimento all’art. 131 comma 3 del DPR 115/2002.
Milano 6 ottobre 2021
TRIBUNALE DI MILANO
Il Presidente dr. Roberto Bichi
SEZIONE 9° CIVILE
Il Presidente dr.ssa Anna Cattaneo
ORDINE DEGLI AVVOCATI Di MILANO
Il Presidente avv. Vinicio Nardo
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
MILANO
Dr. Giuseppe Deleo – consigliere dell’Ordine, delegato dal Presidente Dr. Roberto Carlo Rossi
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA
Il Presidente dr.ssa Laura Parolin
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO POLITICI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Prof Carlo Rimini, ordinario di diritto privato, delegato dal Consiglio di Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA.
La Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Natascia Marchei
OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO
Il Referente dell’Osservatorio di Milano dr.ssa Elena Riva Crugnola