Investigatore Privato, Investigazioni, Agenzia Investigativa Milano.
Quando costo un investigatore Privato?
Costi orari e giornalieri degli investigatori privati a livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 55 € all’ora per agente operativo.-Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice“.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:
«Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]»
Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011.