INSTALLAZIONE DA PARTE DEL MARITO DI UN GPS NELL’ AUTO DELLA (EX) MOGLIE NON DANNEGGIA LA SUA PRIVACY
La Cassazione, con sentenza n. 3446/24, stabilisce che l’installazione di un GPS nell’auto dell’ex partner o coniuge, in particolare di un cellulare con suoneria e con la funzione di risposta automatica per consentire una ripresa sonora, non costituisce il reato “di interferenze illecite nella vita privata” (art. 615-bis) in quanto l’abitacolo, impiegato principalmente per il trasporto, non è un luogo di privata dimora a meno L’IMPUTATO HA DIRITTO ALL’OBLAZIONE PROCESSUALE
La Cassazione illustra la differenza tra oblazione processuale e quella facoltativa di cui gli art. 162 e 162-bis c.p. L’oblazione processuale (art.162 c.p.) è un diritto soggettivo dell’imputato, pertanto, il giudice deve esclusivamente controllare le condizioni formali che ne consentono l’ammissione ed è obbligato a consentirla dichiarando, dopo il pagamento della somma, estinto il reato, mentre l’oblazione facoltativa (art. 162-bis c.p.) dipende dal potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla in relazione alla gravità del fatto. La terza sezione penale chiarisce la differenza con la sentenza n. 45734/2023.
Nella specie, Il Tribunale di Salerno affermava di non doversi procedere nei riguardi dei reati art. 110 cod.pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e art. 110 cod. pen. e 1231 cod. nav. (capo 2) in quanto estinti per avvenuto pagamento dell’oblazione ma, il Procuratore generale impugnò tale decisione perché il Giudice non aveva controllato l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dei reati commessi, requisito fondamentale per avere l’estinzione dei reati (art. 162-bis terzo comma c.p.). l ricorso è fondato, i giudici affermano che le violazioni impugnate prevedevano entrambe la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, per cui, ai fini dell’oblazione, si deve applicare l’art. 162-bis e non l’art. 162 cod. pen. La giurisprudenza spiegò che l’oblazione processuale (art. 162 cod. pen.) riguardava le contravvenzioni punibili con la sola pena dell’ammenda mentre quella facoltativa (ex. art. 162-bis cod. pen.) riguardava le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda. Nello specifico, il Procuratore generale osservò che gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime, competenti sulle verifiche dei requisiti ovvero del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza. Quindi, per errore era stata dichiarata l’estinzione in violazione dell’art. 162-bis cod. pen. terzo comma. e per tale motivo, la sentenza impugnata venne annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
La Corte Suprema di Cassazione – III Sez. Penale – Sentenza del 12.07.2023 n. 45734